Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “KASOMAY”

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita ai sensi e per gli effetti della L. n. 266/91 e della L. Regione Emilia Romagna n. 12/’05 e succ. mod.  con sede in via Serraglio n. 20 a Imola L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “KASOMAY””,
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

Art. 2
Scopi, finalità e attività.

L’Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell’ambito dell’assistenza alle persone svantaggiate, principalmente a favore di soggetti terzi.
L’Associazione si prefigge lo scopo di offrire assistenza sanitaria, sociale ed educativa, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza, alle mamme e alle famiglie che si trovino in condizioni di disagio sociale, fisico. sanitario e morale.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività in Italia e all’estero anche mediante l’invio di volontari, nonché di personale sanitario volontario:

  1. Assistenza sanitaria in particolare a bambini, alle mamme, alle donne in gravidanza e alle famiglie in condizione di disagio fisico, psichico o sociale,.
  2. Educazione sanitaria attraverso la diffusione di una cultura della prevenzione sanitaria nelle famiglie con particolare attenzione ai bambini dalla vita intrauterina fino all’adolescenza;
  3. Promozione del benessere organizzando ed implementando la formazione e l’aggiornamento per le figure professionali che operano nel socio sanitario e assistenziale nell’ambito degli scopi dell’associazione;
  4. Realizzare eventi culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, lezioni, corsi ecc) su tematiche relative al benessere psicofisico delle madri, dei bambini e delle loro famiglie o comunque nell’ambito degli scopi dell’associazione;
  5. divulgative anche attraverso la realizzazione di un sito internet per la pubblicazione delle attività dell’associazione, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
  6. sensibilizzare le istituzioni locali, nazionali e internazionali sui problemi inerenti gli scopi dell’associazione, proponendosi come interlocutore e sollecitandole ad azioni concrete a sostegno in particolare dei bambini e donne e delle famiglie in stato di disagio sociale, sanitario e morale, affinché siano garantiti i diritti e soddisfatti i bisogni primari dell’uomo, nel rispetto della identità culturali di ciascuno;
  7. sostenere la nascita e lo sviluppo dell’operatività, in particolare nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, di Centri di Salute, dispensari, rivolti in special modo ma non esclusivamente ai bambini e alle loro famiglie con check-up e visite e interventi di promozione sanitaria ed educativa volte all’aumento della consapevolezza dell’importanza della cura delle condizioni ambientali e di igiene.
  8. Raccogliere dati statistici ai fini di ricerche scientifiche in ambito socio sanitario al fine di meglio valutare le forme di intervento da operare nelle singole realtà con cui l’Associazione viene in contatto, il tutto conformemente alle normative vigenti in materia in Italia e all’estero.

L’Associazione potrà inoltre stipulare accordi con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle che, pur non menzionate, siano a loro direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 3
Volontarietà della prestazione
 

Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4
Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione d’apposita richiesta da parte degli interessati.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea. La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto economico-patrimoniale tra lo stesso e l ‘Associazione;
f) per decesso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6
Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo, entro la data in cui si terrà l’assemblea annuale di approvazione del bilancio;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art. 7
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente
d) il Segretario
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 8
L’Assemblea

L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
Nelle assemblee hanno diritto al voto, secondo il principio del voto individuale, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, nelle forme che verranno decise dall’assemblea medesima prima della votazione (ad es. voto palese, o segreto, voto con l’indicazione di un unico nominativo o più nominativi ecc.); saranno considerati eletti, nel numero di componenti previamente decisi dall’Assemblea,  i soggetti che riceveranno il maggior numero di voti;
c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
d) delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione della convocazione nella sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima; detto avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, e potrà essere intergrata da ulteriori forme di comunicazione scritta o orale. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e in merito alla proposta di esclusione degli associati;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
Il Segretario

Il Segretario è responsabile della regolare tenuta dei registri e dei libri e verbali dell’associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione. Delle deliberazioni sia dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Egli è responsabile della regolare tenuta del libro soci, redige il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché svolge tutti gli adempimenti delegatigli dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal presente Statuto.

Art. 12
Risorse economiche – Fondo comune – Esercizio sociale

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 13
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 14.
Esenzione

Il presente atto così come l’atto costitutivo della associazione di volontariato “KASOMAY” è esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91;

Art. 15
Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 16
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.